Dopo le manifestazione a sostegno della Palestina, svoltesi oggi in diverse città del paese, talvolta degenerate in blocchi stradali, occupazioni e tensioni con le forze dell’ordine, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, segretario federale della Lega ha annunciato una proposta destinata a sollevare un acceso dibattito politico e giuridico: “Impediremo che si ripeta e chiederemo una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni. In caso di danni, pagheranno di tasca loro”. Il leader della Lega ha parlato apertamente di “criminali, teppisti e delinquenti” in riferimento a chi ha assaltato stazioni e bloccato porti, sottolineando come “sono lavoratori anche gli italiani rimasti a piedi, e le decine di poliziotti feriti”. Ma la proposta di una cauzione preventiva è compatibile con il diritto costituzionale a manifestare? E soprattutto: come potrebbe essere applicata concretamente?
Da modesto studente di giurisprudenza, ricordo che in Italia, il diritto a manifestare è sancito dall’articolo 17 della Costituzione, che garantisce la libertà di riunione pacifica e senza armi. Le manifestazioni in luogo pubblico richiedono un preavviso alle autorità, generalmente da presentare almeno tre giorni prima. La Questura o la Prefettura possono imporre limiti o vietare l’evento solo per motivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica. Al momento, credo che non esiste una norma che preveda il versamento di una cauzione prima di organizzare un corteo. I promotori, gli organizzatori sono tenuti a garantire il rispetto delle condizioni imposte dalle autorità e possono essere ritenuti responsabili solo in caso di violazione. Se durante una manifestazione si verificano atti violenti o danni, ricordo al ministro Salvini che la responsabilità penale è personale e che ricade sui singoli autori, non sugli organizzatori, tranne che non sia provata una connessione diretta oppure una omissione dolosa.
Se durante una manifestazione si verificano atti violenti o danni, la responsabilità penale e civile ricade sui singoli autori, non sull’organizzazione nel suo complesso, a meno che non sia provata una connessione diretta o un’omissione dolosa.



