Lo schema di norma, deliberato dalla giunta Musumeci, prevede "l'attuazione dell'art.31 dello Statuto, con specifico riferimento agli strumenti necessari per affrontare con efficacia e tempestività eventuali situazioni di emergenza statali o limitate al territorio regionale, che determinino refluenze sull'ordine pubblico, la sanità e la sicurezza nel territorio della Regione siciliana o in parte di esso".
Al riguardo, il presidente della Regione, "in armonia con la legislazione statale e regionale di settore" può "adottare ordinanze contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e dell'Unione europea e con efficacia estesa all'intero territorio regionale o parte di esso".
Inoltre "le misure adottate dal presidente della Regione" troveranno "preventivo coordinamento con quelle eventualmente adottate dagli altri competenti organi dello Stato, in conformità ai principi di unità della Repubblica, solidarietà politica, sussidiarietà , leale collaborazione e proporzionalità tra misura ed evento da fronteggiare". La norma prevede, infine, "che per l'attuazione delle ordinanze o di altri suoi provvedimenti, comunque denominati, il presidente della Regione, di concerto con il ministro dell'Interno, ai sensi dell'art.31 dello Statuto si possa sempre avvalere della Polizia di Stato e, ove occorra, delle Forze armate di stanza nella Regione, anche di concerto con il ministro della Difesa".
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